Si tratta di un regime fiscale agevolato, applicabile da imprese individuali ed esercenti arti e professioni di minori dimensioni. Le agevolazioni consistono nella misura contenuta del prelievo fiscale (ad aliquota fissa) e nella – notevole – semplificazione degli adempimenti.
Nel corso degli anni è stato oggetto di ripetute modifiche che ne hanno ampliato la platea dei possibili fruitori.
Possono accedere al regime i lavoratori autonomi esercenti attività d’impresa, arti e professioni, che nell’anno precedente abbiano rispettato le seguenti condizioni:
Dal 01/01/2019, inoltre, non è più previsto un limite ai beni strumentali.
Non possono accedere al regime forfetario coloro che:
Si tratta del regime naturale per tutti i soggetti che rispettano i requisiti e non si trovano in situazioni di incompatibilità. Coloro che hanno già avviato l’attività possono applicarlo tramite comportamento concludente, senza bisogno di esercitare specifiche opzioni.
Coloro che iniziano l’attività, se presumono di rispettare i requisiti, possono applicarlo dandone comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.
Il regime forfetario non ha scadenza, ma cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno il rispetto dei requisiti (ad esempio se si incassano compensi per un ammontare superiore ad € 85.000) o si realizza una delle cause di incompatibilità.
Può tornare ad essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui si ripristina il rispetto dei requisiti o si rimuove la causa di incompatibilità.
Tra le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 vi è una disposizione che prevede una – laboriosa e caotica – fuoriuscita in corso d’anno in caso di conseguimento di ricavi superiori ad €100.000.
Il contribuente può decidere di disapplicare il regime se non lo ritiene vantaggioso, optando per la determinazione delle imposte sui redditi e dell’Iva nelle modalità ordinarie. La decisione, è revocabile negli anni successivi.
Il regime forfetario fa della semplicità il suo punto di forza: si tratta di un regime dagli adempimenti ridotti, che è pertanto semplice e poco oneroso da gestire, abbracciando così le necessità di imprenditori e professionisti con volume d’affari contenuto.
In particolare, i contribuenti forfetari sono esonerati da:
Permangono in capo ai suddetti contribuenti i soli obblighi di:
I soggetti in regime forfetario che decidono di utilizzare un registratore di cassa devono provvedere, al pari degli altri imprenditori e professionisti in regime ordinario, alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. I registratori di cassa di ultima generazione vi provvedono autonomamente.
Il reddito imponibile non è determinato analiticamente (quale differenza tra ricavi e costi) ma applicando al totale dei ricavi e compensi incassati un determinato coefficiente di redditività (da qui il nome forfetario).
Il coefficiente di redditività da applicare varia a seconda del codice ATECO (classificazione che contraddistingue la tipologia di attività esercitata), come da seguente tabella riepilogativa
Per meglio comprendere le modalità operative può essere utile un esempio:
Un agente di commercio (codice ATECO 46.10.00, coefficiente di redditività 62%) ha fatturato nell’anno compensi per € 50.000, di cui ha incassato € 40.000. Il suo reddito imponibile è quindi di € 24.800 (€ 40.000 x 62%).
Quindi, se da un lato il contribuente non può dedurre alcuno dei costi di esercizio sostenuti, dall’altro gli viene riconosciuta una componente forfetaria di costi non documentati, in questo caso pari al 38% dei ricavi.
Dal reddito così ottenuto si sottraggono i contributi previdenziali pagati nell’anno di riferimento, per poi calcolare le imposte applicando un’unica imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali, Iva ed Irap, con aliquota del 15%.
Al fine di agevolare l’avvio di nuove attività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 5% per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, a condizione che:
Quanto ai contributi previdenziali, il regime forfetario non prevede regole particolari.
L’unica agevolazione derivante dall’applicazione del regime forfetario consiste nella facoltà concessa agli iscritti alle gestioni INPS per artigiani e commercianti di ridurre i minimi del 35%.
Si tratta di un’agevolazione opzionale, la cui fruizione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS contestualmente all’avvio dell’attività, oppure entro il 28/02 di ciascun anno per le attività già avviate.
L’effettiva convenienza di tale scelta è da valutare attentamente, posto che la riduzione dell’esborso finanziario è controbilanciato dalla paritetica minor contribuzione del montante contributivo, parametro su cui si calcola la futura rendita pensionistica, come meglio illustrato in questa guida.
La misura light del prelievo fiscale conferisce senz’altro al regime forfetario un notevole appeal. Tuttavia, il regime non è vantaggioso per tutte le tipologie di contribuenti ed è anzi sempre opportuno analizzare preventivamente le peculiarità della situazione concreta, anche stimando il potenziale carico fiscale/contributivo che si otterrebbe optando per un regime piuttosto che l’altro.
Infatti, può capitare che l’esercizio di alcune attività comporti il sostenimento di costi ben superiori rispetto a quelli riconosciuti forfetariamente (es. dotazione di beni strumentali, di software professionali o assunzione di forza lavoro).
In questi casi, il calcolo forfetario può generare un imponibile superiore a quello che si otterrebbe col calcolo analitico. Se la misura ridotta dell’aliquota fiscale (5% o 15%) può far sì che le imposte dovute siano molto contenute, non bisogna trascurare l’impatto dei contenuti previdenziali, il cui impatto può essere non trascurabile (es. gestione separata INPS aliquota del 26,23%).
In secondo luogo, anche i soggetti avvantaggiati dalla determinazione forfetaria del reddito (ad esempio perché sostengono pochi costi di esercizio) potrebbero trovare comunque conveniente optare per la determinazione del reddito nelle modalità ordinarie.
La disciplina dell’Irpef contempla infatti un ampio ventaglio di detrazioni che abbattono le imposte dovute: si pensi ad esempio ai carichi di famiglia o alle detrazioni per spese di ristrutturazione; queste detrazioni possono ridurre l’Irpef dovuta (fino ad azzerarla) ma non sono scomputabili dall’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Il regime forfetario è inoltre generalmente problematico per i commercianti all’ingrosso, che non possono recuperare l’Iva pagata sulle fatture di acquisto né aggiungere tale margine al prezzo di vendita, a pena di perdere competitività. Questa circostanza determina un assottigliamento notevole dei margini di profitto, tale da rendere materialmente non praticabile l’applicazione del regime agevolato.
In altri casi, la non applicazione dell’Iva sulle fatture di vendita può rivelarsi un notevole fattore di vantaggio concorrenziale per chi si rivolge ad una clientela che non la può recuperare come, ad esempio, i privati cittadini, gli operatori economici a loro volta in regime forfetario, od operatori economici esercenti attività che per legge sono esenti da Iva, come gli studi medici.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, è evidente che si tratta di un regime dalla notevole attrattività per tutti coloro che rispettano i requisiti e che non si trovano in condizioni di incompatibilità, sia per la misura ridotta del prelievo fiscale, sia per la semplicità e flessibilità di gestione.
Tuttavia, prima di scegliere il regime fiscale è sempre opportuno svolgere un’attenta analisi delle peculiarità che la situazione soggettiva ed oggettiva di ciascun contribuente presenta, eventualmente sviluppando delle simulazioni che consentano di identificare con maggior cognizione la soluzione più proficua nel caso concreto.
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