Il target di queste misure è il capitale umano qualificato: le stesse agevolano infatti il reddito da lavoro prodotto in Italia da lavoratori che hanno fatto esperienze all’estero, ricercatori universitari, laureati, nonché i redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia, regime, quest’ultimo, particolarmente apprezzato da sportivi professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi di successo, poiché consente una importante detassazione dei redditi conseguiti all’estero.
Nell’ultimo biennio il ricorso a queste agevolazioni ha subito un ulteriore impulso, per effetto di vari fattori: tra i principali, da un lato le conseguenze economiche di Brexit hanno convinto molti operatori a ricercare una base operativa in UE, dall’altro le limitazioni connesse al diffondersi del virus Covid-19 hanno incentivato lo smart working, permettendo a molti connazionali di rientrare in Italia.
In particolare, il “regime speciale per lavoratori impatriati”, consiste in una tassazione agevolata, di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.
Al ricorrere di determinati requisiti, il reddito da lavoro prodotto in Italia è fiscalmente imponibile limitatamente al 30% del suo ammontare, per l’anno in cui il lavoratore trasferisce la residenza in Italia e i 4 successivi.
In altri termini, il 70% del reddito da lavoro viene detassato, per un periodo di 5 anni.
La detassazione sale al 90% se la residenza viene trasferita nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Tali redditi sono quindi imponibili in misura pari al 10%.
Per i rapporti di lavoro sportivo, i redditi sono imponibili sempre limitatamente al 50% del loro ammontare.
Quanto al periodo agevolato, la norma parla di periodi di imposta. Quindi il riferimento agli “anni”, sopra espresso per semplicità di comunicazione, è da intendersi riferito all’anno civile (01/01 – 31/12) anziché all’anno solare (365 giorni dalla data di trasferimento).
Possono usufruire del regime speciale per i lavoratori impatriati coloro che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
L’agevolazione è inoltre rivolta ai laureati, italiani e non, che abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro all’estero nei 24 mesi precedenti il trasferimento in Italia, nonché a coloro che nel medesimo periodo abbiano svolto all’estero un’attività di studio finalizzata al conseguimento di una laurea o un titolo post lauream.
L’attività lavorativa da esercitare nel territorio italiano può essere di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo, anche sotto forma di impresa individuale (è invece esclusa l’attività di impresa svolta in forma societaria).
Ai fini del concetto di residenza occorre fare riferimento alla definizione fiscale, secondo cui “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Il concetto da cui partire è dunque il dato anagrafico, ma di per sé non è sufficiente.
Inoltre, occorre sempre fare attenzione a cosa prevede al riguardo la vigente convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia ed il paese di provenienza.
In genere, la residenza anagrafica è l’elemento cardine da cui fare discendere anche la residenza fiscale, ma le stesse ben possono non coincidere: questo avviene, ad esempio, quando il luogo in cui il lavoratore ha la residenza anagrafica non coincide con quello in cui dimora abitualmente o dov’è situato il centro dei suoi interessi economici o legami affettivi.
Per questo motivo, possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
In ogni caso, l’individuazione della residenza fiscale è un aspetto estremamente delicato, in cui entrano in gioco numerose variabili: va quindi valutato attentamente con riguardo alla concreta situazione soggettiva del contribuente.
Il regime agevolato si applica per un ulteriore periodo di 5 anni (e quindi complessivamente per 10 anni) ai lavoratori che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
Durante l’ulteriore quinquennio agevolato, i redditi da lavoro prodotti in Italia sono imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare.
I requisiti per usufruire dell’ulteriore quinquennio agevolato devono venire ad esistenza entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione, ad eccezione dell’acquisto dell’immobile abitativo, che può avvenire entro 18 mesi dall’esercizio dell’opzione per il prolungamento dell’agevolazione.
Infine, qualora il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico, i redditi da lavoro prodotti in Italia durante l’ulteriore quinquennio agevolato sono imponibili limitatamente al 10% del loro ammontare.
Per beneficiare del regime fiscale agevolato, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:
Il lavoratore deve inoltre impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma.
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata richiesta al datore di lavoro e di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi il regime di vantaggio è precluso.
I lavoratori autonomi possono beneficiare del regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, in caso di compensi soggetti a ritenuta d’acconto (ad esempio se il lavoratore è un libero professionista o un agente di commercio), si può richiedere al proprio committente che l’imponibile su cui calcolare la ritenuta venga ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa, presentando una richiesta scritta contenente gli elementi sopra indicati.
Non è possibile beneficiare delle agevolazioni in commento da parte di coloro che, ricorrendone i requisiti, optano per il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014.
Per gli sportivi, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, da versare ad un apposito fondo finalizzato al potenziamento dei settori giovanili.
Per tutti i lavoratori, la proroga dell’agevolazione per un ulteriore quinquennio è subordinata al versamento tramite F24, senza possibilità di compensazione, di un importo pari al 10% (o al 5% per chi ha almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.
Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.
Entro la medesima scadenza, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta contenente tutti gli elementi precedentemente indicati con riferimento alla richiesta originaria, nonché:
I lavoratori autonomi devono invece comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato il versamento.
Nei documenti di prassi emanati dall’Amministrazione Finanziaria per fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’agevolazione in commento, è stata fornita soluzione ad una lunga serie di casi particolari.
Tra le altre cose, è stato affermato che:
In ogni caso, la spettanza dell’agevolazione va valutata con riferimento al caso concreto del lavoratore, svolgendo un’attenta analisi delle peculiarità che la situazione soggettiva ed oggettiva di ciascun contribuente presenta.